Autore:
Albino Greco e Silvia Greco
Formato:
15 x 21 (cm)
Pagine:
172
Disponibilità:
SI
Prezzo:
20.00 €
 
 
Sintesi
 

Con questo lavoro – frutto di una non breve esperienza professionale – gli autori affrontano, essenzialmente, due argomenti di notevole interesse: sia sotto il profilo politico-socio-culturale e sia sul piano tecnico-giuridico: l’informazione e l’informazione di garanzia. Nell’esposizione e trattazione della materia, si sono attenuti a due criteri fondamentali: linearità e chiarezza, peraltro nel rispetto del rigore scientifico. L’informazione – sotto il profilo strettamente giuridico – si specifica in due direzioni: una attiene al diritto di informazione, l’altra al diritto all’informazione (al quale corrisponde il dovere di informare). La prima coincide con la libertà di manifestazione del pensiero “con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione”: un diritto garantito a tutti dall’art. 21 della nostra Costituzione. La seconda indica l’interesse – sempre più crescente – della collettività all’informazione (ovvero ad essere informata: con il correlato dovere di informare). L’ informazione è strettamente legata al concetto di libertà: un diritto fondamentale dell’uomo, che rappresenta il risultato di una lunga e sofferta evoluzione storico-politico-sociale e giuridico-culturale: una splendida conquista! Nel più ampio concetto di libertà di manifestazione del pensiero rientra la libertà di stampa: un diritto soggettivo, che, al pari di tutti i diritti, postula dei limiti di fronte a beni (interessi) costituzionalmente tutelati. Sul piano storico, la libertà di stampa nasce con i sistemi democratici e significa (e deve significare) informazione completa, affidabile, credibile, corretta ed imparziale: significa pluralismo informativo. La libertà di stampa rappresenta il cardine trainante del sistema costituzionale italiano e svolge una funzione primaria in un Paese – come il nostro – libero e democratico: perché è una colonna insostituibile e portante del nostro ordinamento democratico. Gli organi di stampa, peraltro, spesso… danno la notizia dell’informazione di garanzia (art. 369 del Codice di Procedura Penale) prima che di essa abbia avuto conoscenza la persona direttamente interessata. L’istituto di che trattasi – introdotto a “scopo di garanzia” – ha visto ridotta, nel tempo, la sua originaria funzione e cioè quella di tutelare l’indagato: il che, a causa del suo uso spesso distorto. L’informazione di garanzia è stata introdotta nell’attuale Codice di Procedura Penale (in vigore dal 1989) in sostituzione della “comunicazione giudiziaria”, che, a sua volta, aveva sostituito “l’avviso di procedimento”. “Caratteristica”(!) non trascurabile dell’istituto de quo – dopo le non poche “integrazioni” e “sostituzioni” dell’art. 369 del Codice di Procedura Penale – è che l’obbligo per il Pubblico Ministero di inviare l’informazione di garanzia non sorge già all’avvio delle indagini, ma solo con il compimento di un atto al quale ha diritto di assistere il difensore. Sul punto, viene espressa un’opinione di particolare interesse (e non appare un’opinione audace): l’informazione di garanzia deve essere inviata (notificata) non già in occasione del primo atto garantito, ovvero “solo quando” il Pubblico Ministero “ deve compiere un atto al quale il difensore ha diritto di assistere”, ma sin dall’inizio delle indagini, ovvero – in ogni caso – contestualmente all’iscrizione dell’indagato – se noto – nel Registro degli indagati (R.G. n.r.). Il che, per impedire che si svolgano indagini all’insaputa (alle spalle!) della persona, alla quale un reato si ritiene venga attribuito: per garantire all’indagato il pieno esercizio del diritto di difesa. In ultima analisi: l’indagato deve essere sempre e sin dall’inizio delle indagini consapevole delle indagini in corso. Di conseguenza: l’informazione di garanzia deve recuperare lo “scopo” originario e cioè che è stata introdotta a “scopo di garanzia” dell’indagato e non deve essere trasformata in “sentenza di condanna”: avuto riguardo, peraltro, sempre al rispetto dell’integrità morale e della riservatezza dell’indagato: esigenze non trascurabili nella fase attuale della nostra civiltà giuridica. Gli autori si soffermano, infine e brevemente, sul “Pianeta Giustizia”. Grazie all’istituzione del Giudice di Pace in materia penale ed in materia civile (sul che vengono espresse non poche riserve), grazie alle disposizioni in materia di indagini difensive (legge n. 397/2000), nonché al “giusto processo” (legge n. 63/2001), il “Pianeta Giustizia” – pur con qualche inevitabile “disfunzione” – ha cominciato a… “decollare”. Peraltro, un suo decollo effettivo e concreto richiede ben altro. In particolare: è necessaria, infatti, un’organica riforma del processo penale e del processo civile; si impone, ormai, la separazione delle carriere e delle funzioni, vale a dire la distinzione tra magistrati giudicanti e magistrati inquirenti; non meno importante appare una seria riforma del Consiglio Superiore della Magistratura; ed inoltre, una adeguata politica carceraria, atteso che le carceri, tra l’altro, sono in perenne sovraffollamento: senza tralasciare una rivisitazione delle intercettazioni e della prescrizione. Il che, nell’interesse della “Giustizia” e del “Cittadino”. In ultima analisi, della “Comunità nazionale”.

 
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